Statuto Associazione Culturale AYN-T
Ayn-t è una associazione senza scopo di lucro. Tutte le attività sono regolate dal suo Statuto
STATUTO
Della Associazione Culturale “Studi sulla cultura ebraico – tedesca e sul dialogo ebraico – cristiano”
Art. 1. – E’ costituita l’Associazione culturale “Studi sulla cultura ebraico – tedesca e sul dialogo ebraico – cristiano”. l’Associazione culturale “Studi sulla cultura ebraico – tedesca e sul dialogo ebraico – cristiano” con sede in Roma, in via San Giovanni in Laterano 84, 00184, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. – L’Associazione “Studi sulla cultura ebraico – tedesca e sul dialogo ebraico-cristiano”
persegue i seguenti scopi:
- – diffondere lo studio della relazione tra ebrei e tedeschi in età moderna e contemporanea, con particolare attenzione al mondo ashkenazita;
- – ampliare la conoscenza della cultura ebraico – tedesca attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, attraverso conferenze, seminari, diffusione di materiali a stampa;
- – allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo storico culturale, con particolare attenzione al dialogo interreligioso e interculturale considerato come valore culturale e sociale;
- – proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’impegno all’educazione permanente;
Art. 3. – L’associazione “Studi sulla cultura ebraico – tedesca e sul dialogo ebraico – cristiano” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, diffusione di materiali didattici e scientifici;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 4. – L’associazione “Studi sulla cultura ebraico – tedesca e sul dialogo ebraico – cristiano” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Sono:
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- soci fondatori: soci che aderiscono fin dalla prima Assemblea della associazione, su invito scritto dei primi firmatari. La prima Assemblea si terrà a trenta giorni dalla data riportata in calce allo statuto.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dall’Assemblea.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni.
Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni coinvolgendo direttamente l’Assemblea.
Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori, superata la soglia dei 50 iscritti
Art. 11. – L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. E’ consentita le delega mediante dichiarazione scritta.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 12. – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Presidente, nel caso di dimissioni del presidente in carica ovvero a partire dalla scadenza naturale del primo mandato;
- elegge i Vicepresidenti assegnando loro deleghe specifiche;
- elegge i membri del Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori, superata la soglia di 50 iscritti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno e le eventuali modifiche al presente Statuto .
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto al momento della fondazione dai sottoscrittori, che saranno in carica per 4 anni e che hanno facoltà di cooptare, acquisito il parere favorevole dell’Assemblea, un terzo membro.
Alla scadenza i membri del Consiglio direttivo verranno eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
E’ ammesso alle riunioni del Consiglio, con diritto di voto, il presidente ovvero un vicepresidente, su delega del presidente. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri e il Presidente, ovvero due membri e un Vicepresidente delegato. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio direttivo svolge anche le funzioni di Consiglio scientifico.
Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 1 volta all’anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- almeno 2 dei componenti del Consiglio direttivo, su richiesta motivata;
- in seguito a richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 15. – Il Presidente dura in carica quattro anni rinnovabili ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.
Art. 16. – Il Collegio dei revisori si forma quando il numero di soci supera le 50 unità, è composto da almeno due soci eletto dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente, in collaborazione con soci da lui scelti, la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Nel caso il Collegio non venga costituito, una Commissione di controllo verrà nominata dalla Assemblea per ogni anno solare di attività.
Art. 17. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
Art. 20. – Non si considera inammissibile la trasformazione della associazione in società, se deciso con votazione a maggioranza qualificata dall’Assemblea.